Serie B

Chievo escluso dalla Serie B, al suo posto il Cosenza: il comunicato del TAR

Il comunicato ufficiale del TAR che ha respinto l’istanza del Chievo, al posto dei veneti c’è il Cosenza in Serie B.

ROMA –  DECRETO sul ricorso numero di registro generale 7876 del 2021, proposto da A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Daniele Ripamonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Grimaldi Studio Legale in Roma, via Pinciana, 25;
contro

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2;
Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Lega Nazionale Professionisti Serie B, Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.);
nei confronti

Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini, Luca Spaziani, Gianluca Cambareri, Maria Serpieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde, 7;
per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) del 26 luglio 2021, adottata con il dispositivo prot. n. 1045/2021 pubblicato il 26 luglio 2021 sulla base delle motivazioni pubblicate con provvedimento n. 56 del 29 luglio 2021, di rigetto del ricorso n. 76/2021 proposto da Chievo Verona per l’annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”), di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021 e di tutti gli atti presupposti compresi:

-il provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021;

-la decisione della Commissione Vigilanza Società di Calcio (“Co.Vi.So.C.” o “Commissione”) prot. n. 4650/2021 dell’8 luglio 2021, di diniego della concessione, in favore di Chievo Verona, della Licenza Nazionale per l’iscrizione al Campionato di Serie B per l’anno 2021/2022;

– di ogni altro atto, anche incognito, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti, nonché

per l’accertamento del diritto della Società all’ammissione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2021-2022 e

per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società per effetto dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Udite le parti costituite nell’audizione svoltasi in via telematica in data 2 agosto 2021;

Considerato:

a) che la società ricorrente, esclusa dalla concessione della Licenza Nazionale per l’iscrizione al campionato di Serie B per l’anno 2021/2022 a motivo del rilevato inadempimento di debiti fiscali, ha impugnato in questa sede gli atti indicati in epigrafe, prospettando altresì la sussistenza di una situazione di estrema necessità e urgenza e chiedendo l’adozione di misure cautelari provvisorie dirette a consentire immediatamente la richiesta iscrizione;

b) che – nei limiti della cognizione propria della presente fase di giudizio – non si rinvengono elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI;

c) che in particolare:

– va condivisa l’adozione di un’interpretazione rigorosa delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine del 28 giugno 2021 e alla necessità che a tale data risultassero pienamente assolti gli obblighi tributari in questione: si tratta infatti di una disciplina basata su un criterio di certezza finalizzato a garantire il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse;

– alla data del 28 giugno 2021 la posizione della società ricorrente non era fiscalmente regolare a motivo dell’intervenuta decadenza dalla rateizzazione pregressa di un debito che era da considerarsi esistente anche anteriormente agli sviluppi della fase esecutiva, nonché dell’assenza di un nuovo atto di rateizzazione formalmente perfezionato, non essendo sufficiente a tal fine una semplice istanza, secondo le formali previsioni del Manuale interpretate alla stregua dei predetti criteri;

– dal punto di vista dell’ordinamento sportivo detta situazione va considerata nella sua oggettività e attualità al momento della scadenza del termine perentorio, a nulla rilevando la prospettazione di elementi attinenti alla normativa emergenziale e comunque a un’ulteriore futura rateizzazione in fase esecutiva;

d) che le suesposte considerazioni acquistano preminente rilievo nel contesto del complessivo bilanciamento di interessi proprio della presente fase di giudizio, alla luce delle peculiari caratteristiche ed esigenze della materia in questione;

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Alessio Evangelista
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Alessio Evangelista

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