Il club ducale evita la retrocessione ma partirà con cinque punti di penalizzazione nel prossimo campionato di Serie A, due anni di squalifica per Calaiò.
PARMA – Grande sospiro di sollievo per il Parma che resta in Serie A. Lo ha stabilito, pochi minuti fa il Tribunale federale nazionale che ha inflitto una penalizzazione di 5 punti al club ducale da scontare nel prossimo campionato di Serie A. Dimezzata, invece, la condanna per Calaiò rispetto alla richiesta di 4 anni di squalifica. Una mazzata, comunque per l’ex attaccante del Napoli che potrebbe dire addio al calcio giocato visti i 36 anni.
Il Tribunale della Figc, si legge nella sentenza, “ritiene provato che il Calaiò, nell’inviare all’ex compagno De Col i messaggi (…) abbia posto in essere il tentativo di illecito”. È “di tutta evidenza, invero – scrivono i giudici – che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo, ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara”.
Il comunicato ufficiale della FIGC
“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto dall’avvocato Mario Antonio Scino, ha comminato al Parma una penalizzazione di 5 punti da scontare nella stagione 2018-19 e una squalifica di 2 anni, più un ammenda di 20 mila euro, al calciatore Emanuele Calaiò, in relazione al deferimento della Procura federale per la vicenda dei messaggi sospetti precedenti la gara Spezia – Parma.
Ebbene alla luce dei principi testé enunciati, questo Tribunale ritiene provato che il Calaiò, nell’inviare all’ex compagno De Col i messaggi in questione, abbia posto in essere il tentativo di illecito previsto dall’art. 7, comma 1, CGS, irrilevante essendo che, nello specifico, a tutto voler concedere, questi possa essersi riferito unicamente alla propria incolumità fisica. E’ di tutta evidenza, invero, che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo, ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara”.