Dopo le motivazioni pubblicate ieri dal Procuratore Palazzi sullo scudetto del 2006 assegnato all’Inter, si riaprono dibattiti e polemiche sulla legittimità di quel tricolore.
Tramite le pagine di Tuttomercatoweb.com l’avvocato Di Cintio delinea gli scenari possibili:
“Gentili lettori, si preannuncia un periodo caldo sul fronte giudiziario- sportivo dato che l’attualità di questi ultimi giorni ha messo in evidenza la questione della revoca dello scudetto 2005-2006 che, nella calda estate dei Mondiali tedeschi, veniva tolto alla Juventus e assegnato, con un provvedimento d’autorità, all’Inter.
La vicenda sembrava a conclusa ma un esposto inoltrato dalla “vecchia signora”, nel maggio 2010, alla Procura Federale della FIGC ha rimesso tutto in discussione poiché, secondo la prospettazione dei Bianconeri, sarebbero emerse dal processo penale di Napoli ( che vede ex dirigenti bianconeri tra gli imputati) condotte censurabili anche a carico dei dirigenti dell’Inter. Pochi giorni fa, invece, è arrivato l’atto di archiviazione nel quale il Procuratore Federale Palazzi ha sottolineato come, all’origine del provvedimento, che contempla le posizioni diversi dirigenti e società sportive ( tra cui i neroazzurri milanesi), vi siano motivazioni ben diverse che vanno dalla “non sussistenza dei fatti contestati” alla “non procedibilità per intervenuta prescrizione”.
Guarda caso il punctun dolens della questione, oggi, ruota attorno ai fatti contestati all’Inter e ai dirigenti neroazzurri a favore dei quali sarebbe stato emesso un provvedimento di archiviazione “perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte” ( così recitava il comunicato di venerdì 1.7.2011) e non “perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare”.
Cosa voleva significare il Procuratore Federale con l’utilizzo di quella dicitura? Perché sono state usate formule differenti per motivare il “non luogo a procedere” sportivo?
Il termine “archiviazione” significa, innanzitutto, che nessun provvedimento disciplinare potrà esser emesso nei confronti dell’Inter e dei suoi dirigenti e questo rappresenta un primo dato di fatto.
È aperta, invece, la discussione, quanto meno a livello giuridico- sportivo, sulla legittimità di una riassegnazione dello scudetto 2006 (tolto alla Juventus) per la quale il Procuratore Federale non ha potuto assumere provvedimenti proprio perché il decorso del tempo, e quindi la prescrizione, ha impedito ab origine l’esercizio dell’azione disciplinare. Secondo la prospettiva Juventina, la formula utilizzata dal procuratore Palazzi (” non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte”) lascerebbe invece trasparire meritevolezza di censura anche per le condotte dei dirigenti neroazzurri ( nell’anno 2006) con la conseguenza che l’assegnazione d’autorità di quello scudetto ai milanesi non potrebbe esser più considerata legittima.
L’Inter, invece, si difende affermano che il provvedimento di archiviazione del giorno 1.07.2011 avrebbe efficacia “tombale” sulla questione- scudetto e, quindi, si tratterebbe, secondo i neroazzurri, di una vittoria che impedirebbe di ridiscutere la vicenda del titolo 2006 anche in altre sedi. A onor del vero bisogna affermare che la vicenda sulla quale si stanno dibattendo il club milanese, da un lato, e quello torinese, dall’altro, ruota attorno a un provvedimento ( quello di archiviazione) che ha certamente rilevanza processuale ma non bisogna dimenticare che il Consiglio Federale, organo di Governo del Calcio, è stato già investito per discutere “politicamente” sulla assegnazione di quel trofeo ( situazione non coperta da prescrizione) tanto conteso tra Juventus ed Inter. A norma dell’art. 13 dello Statuto la FIGC è competente ad assegnare, e sottolineo assegnare e non revocare, il titolo di campione d’Italia. Il problema, infatti, è di ordine prettamente giuridico.
I dubbi nascono poiché la revoca ( e non l’assegnazione ) del titolo di Campione d’Italia, come contemplato dall’art. 18 lett. l del Codice di Giustizia Sportiva, è sanzione applicabile solo a seguito di un procedimento disciplinare nel quale vengano accertati fatti e comportamenti meritevoli di censura da parte di organi di giustizia sportiva ( e non politici).
In base alla norma suddetta, pertanto, la revoca dello scudetto 2006 all’Inter sarebbe legittima solo se emessa a seguito di un procedimento disciplinare nell’ambito del quale l’incolpato ( in questo caso la società Neroazzurra) dovrebbe esser messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa che, invece, sarebbe negato in altro contesto come quello del Consiglio Federale. In tale prospettiva ritengo assolutamente necessaria, e preliminare, nell’interesse delle parti in causa, l’individuazione dell’organo legittimato a comminare la revoca dello scudetto dato che il provvedimento di cui si tratta è sanzione disciplinare in base all’art. 18 cgs) e, come tale, pronunciabile solo da un organo di giustizia.
Sia Juventus che Inter meritano un giusto processo e idonei strumenti di difesa affinchè venga posta, una volta per tutte, la parola fine sulla vicenda dello scudetto 2006”.
[Redazione Forza Roma – Fonte: www.forzaroma.info]
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