Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni sportive
Con il D.M. 21 gennaio 2008, n. 36, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 marzo 2008, n. 58 è stato recepito il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, al fine di armonizzare l’attuale quadro normativo e regolamentare dei media in materia di
ordine pubblico e diritto di informazione relativo agli eventi sportivi. Già nel luglio 2007 era stato firmato il “Codice Media e Sport” per l’autoregolamentazione dell’informazione sportiva. Il codice era stato sottoscritto da tutte le associazioni degli editori radiotelevisivi (Aeranti-Corallo, Alpi, Cnt, Conna, Frt, Rea, Rna) ed inoltre da Europa Tv, Prima Tv, Rai, Rti, Sky, Telecom Italia Media, Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana, Unione stampa sportiva
italiana, Federazione italiana editori di giornali. Il nuovo Codice assicura, nella diffusione
dell’informazione sportiva, l’osservanza dei principi della legalità, della correttezza e del rispetto
della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni. Il commento degli eventi sportivi
deve essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, distinguendo con chiarezza il racconto dei fatti dalle opinioni
personali di chi espone il fatto, infatti in base all’art. 1 del codice: ”Ai fini del presente Codice per
informazione sportiva si intende quella veicolata dai diversi media a una pluralità di destinatari che
tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall’esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare. Nella diffusione dell’informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l’osservanza dei principi della legalità, della correttezza e del rispetto della
dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni”. Deve anche essere evitato in ogni caso il ricorso ad espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone, come, per esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, forze dell'ordine, etnie ecc. Inoltre, l’attenzione del legislatore si è catalizzata sulle immagini utilizzate nelle varie trasmissioni che costituiscono parte essenziale dell'informazione sportiva, nel caso di utilizzo di immagini o di
espressioni particolarmente forti e impressionanti, il conduttore o il commentatore è tenuto ad
avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte ai minori (art. 2 del codice). Nel caso di violazioni delle disposizioni del codice nel corso di trasmissioni in diretta, (inclusi ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet), il conduttore deve immediatamente dissociare l’emittente e il fornitore di contenuti dall'accaduto, e ricorrere ai mezzi necessari per ricondurre il programma entro i binari della correttezza, eventualmente disponendo una pausa della trasmissione ola sospensione di un collegamento, o
l'allontanamento del responsabile. Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti hanno l’obbligo di procedere al preventivo controllo del contenuto delle stesse, al fine di escludere dalla messa in onda episodi che costituiscano violazioni del Codice di autoregolamentazione. - articolo letto 1636 volte