Confermato lo 0-3 e dunque respinta la richiesta della società neroverde da parte dalla 1ª Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale. Caso chiuso? Sembrerebbe di no poichè ci potrebbe impugnare la sentenza davanti al Collegio di Garanzia del Coni.
Il Giudice Sportivo aveva sanzionato la società del Sassuolo rea di per aver schierato il giocatore Antonino Ragusa “considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’elenco di 25 calciatori non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS”.
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