Serie A

Serie A 2018/2019 – Tolta la penalizzazione al Parma

Lo ha deciso la Corte Federale d’Appello che, inoltre, ha respinto il ricorso del Palermo nei confronti del match contro il Frosinone.

PARMA – Nel prossimo campionato di Serie A, che scatterà il 18 agosto con Chievo-Juventus, il Parma partirà senza penalizzazione. Lo ha deciso la Corte Federale d’Appello che ha accolto, quasi totalmente, il ricorso del club emiliano. Calaiò dovrà scontare una squalifica fino al 31 dicembre mentre la compagine ducale dovrà pagare soltanto ventimila euro d’ammenda. Respinto, invece, il ricorso del Palermo per i fatti avvenuti nella sfida di ritorno contro il Frosinone. Nei confronti dell’Entella, invece, la Corte Federale passa la palla al Tribunale Federale Nazionale. Di seguito il comunicato ufficiale.

Il comunicato ufficiale della Corte Federale

1. Ricorso Calc. CALAIO’ EMANUELE (all’epoca dei fatti tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl) avverso le sanzioni:
– squalifica di anni 2;
– ammenda di € 20.000,00;
inflitte al reclamante per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)
La C.F.A.,, previo riunione dei procedimenti nn. 1, 2 e 3: ACCOGLIE PARZIALMENTE i ricorsi del Calaiò e della società Parma Calcio e, riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S. ridetermina le sanzioni nei seguenti termini:
– squalifica sino al 31.12.2018 e ammenda di €
30.000,00 al calc. Calaiò Emanuele;
– ammenda di € 20.000,00 alla società Parma
calcio 1913 S.r.l..
RESPINGE il ricorso della società U.S. Città di
Palermo S.p.A.

2. Ricorso PARMA CALCIO 1913 SRL avverso la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19 inflitta alla reclamante per violazione degli artt. 7, comma 2 e 4, comma 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale –
Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

3. Ricorso US CITTA’ DI PALERMO SPA avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società Parma Calcio 1913 Srl seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

4. Ricorso AC CESENA SPA avverso la sanzione della penalizzazione di punti 15 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19 inflitta alla La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5, rilevato che il presente giudizio integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in reclamante per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018 (Delibera
del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018) ACCOGLIMENTO del motivo di appello formulato dalla società A.C. Cesena S.p.A., RIMETTE gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per la trattazione della presente controversia unitamente a quella concernente gli altri soggetti riguardati dal deferimento n. 670 del 25.6.2018

5. Ricorso VIRTUS ENTELLA SRL avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società AC Cesena SpA seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018)

Alessio Evangelista
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Alessio Evangelista

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