Il Collegio di Garanzia del CONI ha riaperto il caso Frosinone-Palermo, sfida che ha visto prevalere la compagine ciociara.
FROSINONE – La grigia estate del calcio italiano rischia di non finire mai. Dopo Serie B e Serie C, infatti, anche la Serie A torna ad essere tutta da definire. Nella giornata odierna, infatti, il Collegio di Garanzia del CONI ha ritenuto non corrette le sanzioni applicate per i fatti di Frosinone-Palermo: il club rosa-nero chiedeva la sconfitta a tavolino dei ciociari con conseguente promozione in Serie A, mentre i giudici federali avevano sanzionato il Frosinone con una multa da 25 mila euro e l’obbligo di disputare due gare a porte chiuse. Dunque, la Corte d’appello Federale dovrà pronunciarsi nuovamente sul caso. Di seguito il comunicato ufficiale del Collegio di Garanzia del CONI.
Il comunicato ufficiale del Collegio di Garanzia del CONI
Ha riunito il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2018, presentato, in data 26 luglio 2018, da parte della società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, emessa a mezzo Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 26 giugno 2018 e n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, contenenti, rispettivamente, il dispositivo e le motivazioni della decisione con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo – di sanzionare la Società Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3, di non omologare il risultato della partita ed, in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone, di non omologare e/o annullare il risultato della predetta gara, ordinandone la ripetizione – ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori;
CON IL
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2018, presentato, in data 31 luglio 2018, da parte della società Frosinone Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente, l’ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse;
CON IL
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018, presentato, in data 4 agosto 2018, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^ Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) – che ha irrogato, a carico del Frosinone, le sanzioni dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori – ed è stata confermata, a carico della predetta società, la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 ed elevata quella relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara, con l’obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse;
Conseguentemente, ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, HA ANNULLATO con rinvio la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, onerando la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.
HA RESPINTO per il resto le doglianze di entrambe le ricorrenti, con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018 e, per l’effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese determinate in € 3.000,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, per ciascuna parte resistente.
HA STABILITO che la CSA provvederà a regolamentare le spese di giudizio all’esito del giudizio di rinvio con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018″.