MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 agosto 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso dei Trentaduesimi, sostenitori delle Società Bari, Bologna, Cosenza, Genoa, Lecce, Modena, Palermo e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori offensivi di denigrazione territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri di matrice di altra tifoseria.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di vetro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel settore sottostante chiuso al pubblico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
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