Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice sportivo,
considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu;
considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore (primo anello del settore denominato “Tribuna Sud”);
ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Tribuna Sud”, primo anello, privo di spettatori.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali andata sostenitori delle Società Cremonese e Fiorentina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato diversi fumogeni sul terreno di giuoco, alcuni dei quali, al primo del primo tempo, costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato due oggetti sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMENDA DI € 20.000,00
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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