Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei sedicesimi i sostenitori delle Società Cagliari, Brescia, Genoa, Lecce, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni e numerosi oggetti di diversa natura sul terreno di giuoco che, in una occasione, al 13° del primo tempo, costringeva il Direttore di gara a ritardare la ripresa del giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo, due fumogeni e due accendini sul terreno di giuoco che, in una occasione, al 30° del secondo tempo, costringeva il Direttore di gara a ritardare la ripresa del giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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