MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 giugno 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate
Il Giudice sportivo,
considerato che, al 14° e 28° del primo tempo, sono stati intonati cori insultanti e di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Soc. Spezia;
considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano, nella loro relazione, che tali cori venivano intonati dal 70%, dei 4.384 sostenitori della Soc, Hellas Verona occupanti il settore denominato “Tribuna Sud”;
considerato che dalle informazioni acquisite dai collaboratori della Procura federale tali sostenitori, nelle gare casalinghe della Soc. Hellas Verona, occupano il settore denominato “Curva Sud Inferiore” dello stadio “Marcantonio Bentegodi”;
considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi;
considerato altresì che sussistono i presupposti per disporre la sospensione della sanzione ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud Inferiore” privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
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Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo e alcuni oggetti di varia natura, per avere inoltre, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni e alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco, due bengala, per avere inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni e alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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