Tra gli squalificati per una giornata Cargnelutti della Gelbison, Morelli del Gubbio, Giorgini del Latina, Pinato del Pordenone, Sabbione della Triestina e Giandonato della Fermana
FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 12 e 13 Dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR Messina, Audace Cerignola, Cesena, Crotone, Lucchese, Monopoli e Trento, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3000 LUCCHESE per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Ovest intonato, al 20° ed all’86° minuto circa , cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 2000 TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere nel settore loro riservato, al 1° minuto e al 17° minuto del secondo tempo, due bombe carta;
B) per avere suoi tesserati, in occasione della gara, danneggiato la parte interna della porta di accesso degli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica; obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 1500 NOVARA per avere, al termine della gara, due persone, non identificate ma riconducibili alla Società, fatto accesso negli spogliatoi a questa riservati, nonostante non fossero inseriti in distinta, ed essersi ivi trattenuti per circa quindici minuti; nella circostanza uno dei due si rivolgeva al DGE (Delegato Gestione Evento), deputato nella fattispecie al controllo accessi, pronunciando nei suoi confronti una frase
irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 1200 CARRARESE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato un bengala e nell’avere lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco una bomba carta all’inizio della gara;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Est ospiti esposto dall’8° al 10° minuto del secondo tempo due striscioni, il primo di circa mt 8×1 ed il secondo di circa mt 5×1, oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 MONOPOLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore “Distinti”, consistiti nell’avere lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, un bengala all’interno del terreno di gioco costringendo l’Arbitro ad interrompere la partita per permettere la rimozione dello stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che la condotta posta in essere ha provocato la temporanea sospensione della gara (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1000 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, due fumogeni all’interno del terreno di gioco e quattro fumogeni all’interno del recinto di gioco, senza causare alcuna conseguenza a persone o a cose. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r.c.c.).
€ 800 ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere al 3° minuto del primo tempo, nel settore loro riservato un petardo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
€ 300 PADOVA per avere, il 50% circa dei suoi sostenitori, occupanti la Curva Sud, al 17° minuto del primo tempo per due volte e al 17° minuto del secondo tempo per tre volte, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 300 MANTOVA per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore “Curva Te” intonato, all’11° minuto circa del secondo tempo, per due volte cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 DICEMBRE 2022
- ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, dopo essere già stato richiamato in precedenza, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
- BATTISTI ALESSANDRO (MANTOVA)
- BRUNELLO NICOLA (MANTOVA)
- FICO VINCENZO (RIMINI)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
- PINNA SALVATORE (TORRES)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica ed entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- PAGLIUCA GUIDO (SIENA)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito della segnatura di una rete, successivamente annullata per fuorigioco, entrava sul terreno di gioco per festeggiare e poi, dopo l’annullamento, dissentiva nei confronti della sua decisione in maniera plateale e raggiungendo l’area di rigore avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
- COLAVITTO GIANLUCA (ANCONA)
- DI DONATO DANIELE (LATINA)
- MARAIA IVAN (LUCCHESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
- VILLA ALBERTO (PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
- CANZI MASSIMILIANO (PONTEDERA)
- SEMIOLI FRANCO (NOVARA)
- DI CARLO DOMENICO (PORDENONE)
- CICIRIELLO GIUSEPPE (TARANTO)
- PESOLI EMANUELE (VITERBESE)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
- GAROFALO LUIGI (TURRIS)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti del suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento referto arbitrale, panchina aggiuntiva).
MASSAGGIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
- CONTRADA MARIO (GIUGLIANO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- CARGNELUTTI RICCARDO (GELBISON)
- MORELLI GABRIELE (GUBBIO)
- GIORGINI ANDREA (LATINA)
- PINATO MARCO (PORDENONE)
- SABBIONE ALESSIO (TRIESTINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
- GIANDONATO MANUEL (FERMANA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- NAVA RICCARDO (PIACENZA)
- SULJIC CAZIM (PIACENZA)
- SALTARELLI MIRKO (ALBINOLEFFE)
- BERTOLA NICOLO’ (AQUILA MONTEVARCHI)
- PIANA LUCA (ARZIGNANO V.)
- BLONDETT EDOARDO (AUDACE CERIGNOLA)
- MATERA ANTONIO (AVELLINO)
- DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)
- ILARI CARLO (LECCO)
- FRANCHINI SIMONE (PADOVA)
- CALDERONI MARCO (CESENA)
- LEGATI ELIA (FERALPISALO’)
- DELVINO FABIO FERNANDO (FIDELIS ANDRIA)
- IDDA RICCARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
- FABRIZI LUCA (LATINA)
- BACHINI MATTEO (LUCCHESE)
- ANGILERI ANTONY (ACR MESSINA)
- VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
- INCERTI DAVIDE FABRIZIO (OLBIA)
- TRAVAGLINI CHRISTIAN (OLBIA)
- GIRASOLE DOMENICO (POTENZA)
- GIUBILATO LORENZO (PRO SESTO)
- IEZZI ROBERTO (PRO VERCELLI)
- PANELLI TOMMASO (RIMINI)
- GIRGI ALESSIO (TORRES)
- LOLLO LORENZO (TRIESTINA)
- BAKAYOKO ABOUBAKAR (VIS PESARO)
- VOLPICELLI EMILIO (VITERBESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
- HRAIECH SABER (CESENA)
- PAOLUCCI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- MASETTI LORENZO (PIACENZA)
- LOMBARDONI MANUEL (PRO PATRIA)
- COSTA FILIPPO (FOGGIA)
- PETRUNGARO LUCA (ALBINOLEFFE)
- DE SANTIS SIMONE (ANCONA)
- AURILETTO SIMONE (AVELLINO)
- DIOP ABOU (PICERNO)
- MELGRATI RICCARDO (LECCO)
- PIOVANELLO ENRICO (PADOVA)
- CORAZZA SIMONE (CESENA)
- BENEDETTI GIACOMO (PONTEDERA)
- NICASTRO FRANCESCO (PONTEDERA)
- DALMAZZI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA)
- SOLCIA DANIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
- OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
- PAGLIUCA MATTIA (IMOLESE)
- CARISSONI LORENZO (LATINA)
- FRANCO DOMENICO (LUCCHESE)
- CANCELLIERI DAMIANO (MONTEROSI TUSCIA)
- RANIERI ROBERTO (NOVARA)
- MARZUPIO MANUEL (PRO SESTO)
- CREMONESI MICHELE (REGGIANA)
- POSSENTI MARCELLO (RENATE)
- DEL CARRO ANDREA (RIMINI)
- MIRACOLI LUCA (SANGIULIANO)
- ACQUADRO ALBERTO (TURRIS)
- HALLFREDSSON EMIL (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
- NADOR FOLLY STEVEN (AQUILA MONTEVARCHI)
- MERCATI ALESSANDRO (CARRARESE)
- BROSCO RICCARDO (PESCARA)
- BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALO’)
- GRECO JEAN FREDDI PAS (L.R. VICENZA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
- BATTISTINI MATTEO (LECCO)
- BENSAJA NICHOLAS (IMOLESE)
- LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
- BRIGHENTI NICOLO’ (CATANZARO)
- PERSIA ANGELO (PIACENZA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
- NUNZELLA LEONARDO (ALESSANDRIA)
- CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
- CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)
- LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)
- MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)
- MORA LUCA (PESCARA)
- PATIERNO FRANCESCO COSIMO (VIRTUS FRANCAVILLA)
- BARBIERI TOMMASO (JUVENTUS NEXT GEN)
- BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS (JUVENTUS NEXT GEN)
- DI LIVIO LORENZO (LATINA)
- GASPERI MATTEO (MONTEROSI TUSCIA)
- BENEDETTI AMEDEO (PORDENONE)
- RAIMO ALESSANDRO (SIENA)
- LORA FILIPPO (TORRES)
- MASALA ALESSANDRO (TORRES)
- RADA ARMAND (VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (III INFR)
- NOBILE TOMMASO EMMANUELE (FOGGIA)
- GATTO EMANUELE (ANCONA)
- LOMBARDI LUCA (ANCONA)
- PIGOZZO RICCARDO (ARZIGNANO V.)
- FRANCO DANIELE (AVELLINO)
- PAGLIAI GABRIELE (PICERNO)
- ZUCCON FEDERICO (LECCO)
- LIGUORI MICHAEL (PADOVA)
- MOGOS VASILE (CROTONE)
- MILANI LORENZO (PESCARA)
- BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
- KYEREMATENG GIOVANNI (GIUGLIANO)
- SERPE LAURENS (IMOLESE)
- CELLI ALESSANDRO (LATINA)
- GUCCIONE FILIPPO (MANTOVA)
- GALUPPINI FRANCESCO (NOVARA)
- KHAILOTI OMAR (NOVARA)
- TAVERNELLI CAMILLO (NOVARA)
- GUIU VILANOVA BERNAT (PERGOLETTESE)
- MATINO EMMANUELE (POTENZA)
- GATTONI TOMMASO (PRO SESTO)
- FAVALLI ALESSANDRO (SIENA)
- EVANGELISTI NICOLO (TARANTO)
- MAZZA LEONARDO (TARANTO)
- PELLIZZER MICHELE (VIRTUS ENTELLA)
- CUSUMANO FRANCESCO PAOLO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
- MORRA CLAUDIO (PIACENZA)
- STANZANI LEONARDO (PRO PATRIA)
- GHION ANDREA (CATANZARO)
- CITTADINO ANDREA (TRENTO)
- BRENTAN MICHAEL (ALBINOLEFFE)
- SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (ALESSANDRIA)
- D’ANGELO MASSIMO (PICERNO)
- LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA (FERALPISALO’)
- PALAZZI ANDREA (FERALPISALO’)
- GRAZIANO GIOVANNI (FERMANA)
- PINZI RICCARDO (FERMANA)
- DI GESU’ ENRICO SALVATORE (FIORENZUOLA)
- MAIORINO PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)
- BARBERINI CHRISTIAN (LATINA)
- TIRITIELLO ANDREA (LUCCHESE)
- FERRINI MANUEL (ACR MESSINA)
- PINTO GIOVANNI (MONOPOLI)
- SIMERI SIMONE (MONOPOLI)
- RILLO FRANCESCO (POTENZA)
- PACCIARDI FEDERICO (RECANATESE)
- MONTINI ALBERTO (S. DONATO TAVARNELLE)
- RIZZITELLI FRANCESCO (SIENA)
- PETRELLI ELIA (TRIESTINA)
- ZONTA LORIS (L.R. VICENZA)
- ZAPPELLA DAVIDE (VIRTUS ENTELLA)
- PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)
- SANOGO AHMED KADER (VIS PESARO)
- VALDIFIORI MIRKO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
- PITOU JONATHAN HUGO (PRO PATRIA)
- PIU ALESSANDRO (PRO PATRIA)
- BORGHINI DIEGO (ALBINOLEFFE)
- PETRELLA MIRCO (ANCONA)
- DESOGUS JACOPO (PESCARA)
- D’AGOSTINO BERNARDINO (GELBISON)
- CEPARANO GIOVANNI (GIUGLIANO)
- DE VITO ANDREA (IMOLESE)
- MANCINI TOMMASO (JUVENTUS NEXT GEN)
- ZUELLI EMANUELE (JUVENTUS NEXT GEN)
- D’ANCONA EDOARDO LUDOVIC (LUCCHESE)
- YEBOAH ANKRAH PHILIP (MANTOVA)
- FELLA GIUSEPPE (MONOPOLI)
- BURGIO RICCARDO FRANCE (MONTEROSI TUSCIA)
- RENAULT CHRISTOPHE PHIL (OLBIA)
- VAN DER WANT MAARTEN JAN (OLBIA)
- TALIA ANGELO (POTENZA)
- ANASTASIO ARMANDO (PRO VERCELLI)
- CALVANO SIMONE (PRO VERCELLI)
- DE RESPINIS ALESSANDRO AMED (SANGIULIANO)
- TOMMASINI CHRISTIAN (TARANTO)
- CAPPELLETTI DANIEL (L.R. VICENZA)
- MUNARETTI LUCA DOMENICO (VIRTUS VERONA)
- BISOGNO LUCA (VITERBESE)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.