FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 12 e 13 Dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR Messina, Audace Cerignola, Cesena, Crotone, Lucchese, Monopoli e Trento, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA
€ 3000 LUCCHESE per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Ovest intonato, al 20° ed all’86° minuto circa , cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 2000 TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere nel settore loro riservato, al 1° minuto e al 17° minuto del secondo tempo, due bombe carta;
B) per avere suoi tesserati, in occasione della gara, danneggiato la parte interna della porta di accesso degli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica; obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 1500 NOVARA per avere, al termine della gara, due persone, non identificate ma riconducibili alla Società, fatto accesso negli spogliatoi a questa riservati, nonostante non fossero inseriti in distinta, ed essersi ivi trattenuti per circa quindici minuti; nella circostanza uno dei due si rivolgeva al DGE (Delegato Gestione Evento), deputato nella fattispecie al controllo accessi, pronunciando nei suoi confronti una frase
irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 1200 CARRARESE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato un bengala e nell’avere lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco una bomba carta all’inizio della gara;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Est ospiti esposto dall’8° al 10° minuto del secondo tempo due striscioni, il primo di circa mt 8×1 ed il secondo di circa mt 5×1, oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 MONOPOLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore “Distinti”, consistiti nell’avere lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, un bengala all’interno del terreno di gioco costringendo l’Arbitro ad interrompere la partita per permettere la rimozione dello stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che la condotta posta in essere ha provocato la temporanea sospensione della gara (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1000 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, due fumogeni all’interno del terreno di gioco e quattro fumogeni all’interno del recinto di gioco, senza causare alcuna conseguenza a persone o a cose. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r.c.c.).
€ 800 ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere al 3° minuto del primo tempo, nel settore loro riservato un petardo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
€ 300 PADOVA per avere, il 50% circa dei suoi sostenitori, occupanti la Curva Sud, al 17° minuto del primo tempo per due volte e al 17° minuto del secondo tempo per tre volte, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 300 MANTOVA per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore “Curva Te” intonato, all’11° minuto circa del secondo tempo, per due volte cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 DICEMBRE 2022
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
MASSAGGIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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