Due giornate di squalifica per Zennaro della FeralpiSalò, tra quelli per una giornata Siligardi della FeralpiSalò, Frascatore della Turris, Parodi della Fermana, Cisco della Virtus Francavilla e Biancu dell’Olbia
FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 16 e 17 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara disputata nel corso della terza giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AVELLINO, CARRARESE, FOGGIA, LUCCHESE, MONOPOLI, PERGOLETTESE, TRENTO, TARANTO e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, o al di fuori degli spalti, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3000 CROTONE per avere i suoi sostenitori posizionati in Curva Sud intonato dal 10° al 12° minuto del primo tempo, per ripetute volte cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1800 JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 44°, 45° e 46° minuto del primo tempo, tre petardi di bassa potenza;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un sostenitore posizionato in Tribuna, integranti anche ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, al 32° minuto del secondo tempo, attinto con uno sputo il Collaboratore della Squadra avversaria mentre accompagnava un calciatore sostituito;
C) per avere omesso di dare l’annuncio previsto dall’art. 25, comma 5, CGS.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
D) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi degli Arbitri al termine della gara (referto arbitrale).
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, nel proprio Settore, due petardi di notevole potenza al 5° minuto del primo tempo e due petardi di notevole potenza all’8° minuto del primo tempo;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell’esplosione dei petardi (r. proc. fed, r.c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 1200 TORRES per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. fatto esplodere, all’interno del settore da loro occupato, dieci petardi di piccola intensità;
2. acceso e lanciato, al 27°, 39°, 53° e 55° minuto della gara, sul terreno di gioco quattro fumogeni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed, r. c.c., supplemento r. c.c.).
€ 800 ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
A) nell’avere lanciato, al 50° minuto della gara, all’interno del recinto di gioco un fumogeno;
B) nell’avere danneggiato un seggiolino all’interno del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che dal lancio del fumogeno non sono derivate conseguenze pregiudizievoli, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 500 PERGOLETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi al 48° minuto del secondo tempo da un suo sostenitore presente nella Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un bicchiere contenente birra in direzione del Commissario di Campo, colpendolo alla schiena.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).
€ 500 PIACENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 51° minuto circa, all’interno del recinto di gioco un bottigliette d’acqua piena senza colpire alcuno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 PONTEDERA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 14° minuto del secondo tempo, un petardo nel proprio Settore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 FERALPISALO’ per avere una ventina circa dei suoi sostenitori presenti nel Settore Distinti, al minuto 41° minuto per circa tre minuti, intonato cori oltraggiosi nei confronti del Direttore di Gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200 TARANTO per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, al 2° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetendolo tre volte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 200 TRIESTINA per avere circa settecento sostenitori, dei circa mille presenti nella Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 28° minuto circa, per tre volte, ed al 78° minuto circa, per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GENNAIO 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA
- LOVISA MATTEO (PORDENONE) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina pronunciando frasi offensive nei loro confronti per contestare l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e l’esecrabilità delle offese proferite (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 GENNAIO 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA
- MAGONI OSCAR (VITERBESE) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e pronunciava frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 GENNAIO 2023
- FRANZESE ROBERTO (PICERNO) per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante una discussione fra più avversari, usciva intenzionalmente dall’area tecnica e arrivava fino all’area tecnica avversaria per provocare l’Allenatore avversario che si era reso protagonista di un comportamento da espulsione. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
- ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
- BRUZZICHESSI MARCO (ARZIGNANO V.) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- SCAZZOLA CRISTIANO (PIACENZA) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
- ANASTASI GIUSEPPE (IMOLESE) per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, dopo la convalida di un gol della Squadra avversaria, si alzava dalla panchina e correva verso l’Assistente Arbitrale con atteggiamento minaccioso urlando verso di lui parole irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a. a.).
- BREVI OSCAR ARNALDO (VIS PESARO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava veementemente allargando le braccia per dissentire nei confronti di una sua decisione, così provocando ulteriore tensione tra i giocatori. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
- DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO) per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un alterco tra due calciatori avversari, usciva dall’area tecnica al fine di separare gli stessi ma allargava le braccia e colpiva con una manata di lieve entità un calciatore avversario, senza conseguenze. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
- CORAGGIO EMILIO (TURRIS) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per circa dieci metri per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
- DI DONATO DANIELE (LATINA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e una condotta minacciosa e offensiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto:
1. si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso chiedendogli spiegazioni su due decisioni arbitrali;
2. in tale circostanza interveniva un calciatore della Squadra avversaria e il DI DONATO proferiva nei suoi confronti una frase minacciosa e un’espressione blasfema;
3. successivamente, mentre lasciava il terreno di gioco e si dirigeva verso gli spogliatoi, proferiva più volte espressioni blasfeme e, entrando nello spogliatoio, colpiva con un calcio e pugni la porta d’ingresso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 37 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e il comportamento del tesserato successivo ai fatti e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).
- PETRAZZUOLO AMEDEO (JUVE STABIA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione della sostituzione di un calciatore della società Monterosi Tuscia, si alzava dalla panchina aggiuntiva per andare incontro al predetto calciatore, venendo bloccato da un Componente della Procura Federale che lo invitava alla calma e, nell’occasione, proferiva una frase offensiva nei confronti dell’avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- VILLA ALBERTO (PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
- FOSCHI LUCIANO (LECCO)
- PAGLIARI GIOVANNI (RECANATESE)
- FONTANA GAETANO (TURRIS)
AMMONIZIONE (I INFR)
- RISTUCCIA FILADELFIO (ACR MESSINA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- ZENNARO MATTIA (FERALPISALO’) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco ma senza la possibilità di poterlo giocare, lo scalciava da tergo colpendolo sul polpaccio e pestandogli il tallone con i tacchetti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
- SILIGARDI LUCA (FERALPISALO’) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto:
1. si alzava dalla panchina, si avvicinava all’Assistente Arbitrale n. 1 e pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale;
2. alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava all’Assistente Arbitrale n. 1 pronunciando frasi irrispettose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a., calciatore sostituito).
- FRASCATORE PAOLO (TURRIS) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva a mano aperta sul volto facendolo cadere a terra senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e l’avere compiuto la condotta a gioco fermo (r. a.a.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- PARODI GIULIO (FERMANA)
- CISCO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
- ESPOSITO ANDREA (LATINA)
- BIANCU ROBERTO (OLBIA)
- TOMMASINI CHRISTIAN (TARANTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
- PREZIOSO MARIO FRANCESCO (ANCONA)
- PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
- LA ROSA LUCA (OLBIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- GATTO EMANUELE (ANCONA)
- TITO FABIO (AVELLINO)
- DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
- BOZHANAJ KLEIS (CARRARESE)
- SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (CARRARESE)
- CORAZZA SIMONE (CESENA)
- GOLEMIC VLADIMIR (CROTONE)
- SCORZA CHRISTIAN (FERMANA)
- CARGNELUTTI RICCARDO (GELBISON)
- PAPA SALVATORE (GELBISON)
- ZANON MANUEL (IMOLESE)
- BURRAI SALVATORE (PORDENONE)
- SOMMA FRANCESCO (RECANATESE)
- REGOLI PAOLO (S. DONATO TAVARNELLE)
- ANASTASIA EMANUELE (SANGIULIANO)
- FUSI PIETRO (SANGIULIANO)
- EVANGELISTI NICOLO’ (TARANTO)
- BOCCIA SALVATORE (TURRIS)
- LONARDI LORENZO (VIRTUS VERONA)
- ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
- NUNZELLA LEONARDO (ALESSANDRIA)
- BRIGHENTI NICOLO’ (CATANZARO)
- GILLI MATTEO (GELBISON)
- LORA FILIPPO (TORRES)
- GORI MIRKO (TRIESTINA)
- MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- COCCO ANDREA SALVATORE (ALBINOLEFFE)
- KERNEZO GABRIELE (AQUILA MONTEVARCHI)
- CELJAK VEDRAN (LECCO)
- LIGUORI MICHAEL (PADOVA)
- CUOMO GIUSEPPE (CROTONE)
- CANCELLOTTI TOMMASO (PESCARA)
- FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (GIUGLIANO)
- PIOVACCARI FEDERICO (GIUGLIANO)
- SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)
- BULEVARDI DANILO (GUBBIO)
- MORELLI GABRIELE (GUBBIO)
- PORTANOVA DENIS (GUBBIO)
- PECORINO EMANUELE (JUVENTUS NEXT GEN)
- CATANIA LORENZO (ACR MESSINA)
- ROLANDO EUGIO MATTIA (MONOPOLI)
- MASINI PATRIZIO (NOVARA)
- ARTIOLI FEDERICO (PERGOLETTESE)
- RIZZA ALESSIO (PIACENZA)
- DEL PINTO LORENZO (POTENZA)
- GASPARINI MANUEL (POTENZA)
- KABASHI ELVIS (REGGIANA)
- SQUIZZATO NICCOLO’ (RENATE)
- BELLONI NICCOLO’ (SIENA)
- FAVALLI ALESSANDRO (SIENA)
- LANNI IVAN (SIENA)
- PASINI NICOLA (L.R. VICENZA)
- RICCI LUCA (VITERBESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
- DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
- CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)
- PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
- SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
- DI LIVIO LORENZO (LATINA)
- SANNIPOLI DANIEL (LATINA)
- DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
- CASINI RICCARDO (ARZIGNANO V.)
- VASIC ALJOSA (PADOVA)
- MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
- DE ROSE FRANCESCO (CESENA)
- LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)
- BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS (JUVENTUS NEXT GEN)
- MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
- CRISTINI ANDREA (PRO VERCELLI)
- RADA ARMAND (VIRTUS ENTELLA)
- MAROTTA ALESSANDRO (VITERBESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
- PIANA LUCA (ARZIGNANO V.)
- BLONDETT EDOARDO (AUDACE CERIGNOLA)
- VEZZONI FRANCO ORLANDO (PRO PATRIA)
- D’AMBROSIO DARIO (CARRARESE)
- BIASCI TOMMASO (CATANZARO)
- BIANCHI NICOLO’ (CESENA)
- LEGATI ELIA (FERALPISALO’)
- SOLCIA DANIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
- OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
- ANNAN EBENEZER (IMOLESE)
- RICCI MANUEL (JUVE STABIA)
- AMADIO STEFANO (LATINA)
- CARISSONI LORENZO (LATINA)
- TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
- CAPOGNA RICCARDO (PRO SESTO)
- GATTONI TOMMASO (PRO SESTO)
- MAURIZII EMANUELE (PRO SESTO)
- PANELLI TOMMASO (RIMINI)
- ANTONELLI NICOLO’ (TORRES)
- GIRGI ALESSIO (TORRES)
- CIOFANI MATTEO (TRIESTINA)
- MICELI MIRKO (TURRIS)
AMMONIZIONE (III INFR)
- GELLI JACOPO (ALBINOLEFFE)
- SPORTELLI MORIS (PRO PATRIA)
- MAISTO FRANCESCO (AVELLINO)
- D’ANGELO MASSIMO (PICERNO)
- FERRANI MANUEL (PICERNO)
- BUSO NICOLO’ (LECCO)
- DONNARUMMA ANTONIO (PADOVA)
- CERRETELLI FRANCESCO (CARRARESE)
- CICCONI MANUEL (CARRARESE)
- CRESCENZI ALESSANDRO (PESCARA)
- INGROSSO GIANMARCO (PESCARA)
- KRAJA ERDIS (PESCARA)
- GIANI ELIA (FIORENZUOLA)
- AVELLA MICHELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
- GRANATA ANTONIO (GELBISON)
- GHISOLFI MATTEO (GIUGLIANO)
- VITALE GAETANO (GUBBIO)
- FAGGI FILIPPO (IMOLESE)
- SIMERI SIMONE (IMOLESE)
- MARGIOTTA FRANCESCO (LATINA)
- D’ALENA ANTONIO (LUCCHESE)
- GIANNOTTI PASQUALE (MONOPOLI)
- VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
- MARCHESI FEDERICO (PRO SESTO)
- SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE)
- CIGARINI LUCA (REGGIANA)
- DRAGO GIACOMO (RENATE)
- SCAPPINI STEFANO (TORRES)
- BELLICH MARCO (L.R. VICENZA)
- CHIOSA MARCO (VIRTUS ENTELLA)
- TRONCHIN SIMONE (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (II INFR)
- VITTURINI DAVIDE (TRENTO)
- CECCARELLI TOMMASO (PICERNO)
- ADAMO EMANUELE PIO (CESENA)
- MARCANDALLI ALESSANDRO (PONTEDERA)
- VITALE MATTIA (CROTONE)
- PELLIZZARI STEFANO (FERMANA)
- SUSSI CHRISTIAN (FIORENZUOLA)
- CARELLA FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
- GHILARDI DANIELE (MANTOVA)
- SANTORO SALVATORE (MONTEROSI TUSCIA)
- VILLA LUCA (PERGOLETTESE)
- SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)
- GERBI ERIK (PRO SESTO)
- CALVANO SIMONE (PRO VERCELLI)
- MARAFINI ANDREA (RECANATESE)
- FELICI MATTIA (TRIESTINA)
- FARRONI ALESSANDRO (VIS PESARO)
- NGOM MAMADOU BARA (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
- OFFREDI DANIEL (ALBINOLEFFE)
- LAMESTA DAVIDE (ALESSANDRIA)
- LIVERANI LUCA (ALESSANDRIA)
- LISCHI LUCA (AQUILA MONTEVARCHI)
- D’ANDREA FILIPPO (AUDACE CERIGNOLA)
- AYA RAMZI (AVELLINO)
- ALBERTAZZI MIRKO (PICERNO)
- GALLI GIORGIO (LECCO)
- PECORINI SIMONE (LECCO)
- CRIVELLO ROBERTO (PADOVA)
- D’URSI EUGENIO (CROTONE)
- PAPINI FEDERICO (CROTONE)
- PANICO CIRO (FERALPISALO’)
- AKE’ MARLEY (JUVENTUS NEXT GEN)
- D’AMORE GIUSEPPE (ACR MESSINA)
- PICCINNI MARCO (MONOPOLI)
- FORTE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
- ARIAUDO LORENZO (NOVARA)
- POLITO VINCENZO (POTENZA)
- RICCARDI PASQUALE (POTENZA)
- CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)
- FLORIANO ROBERTO (SANGIULIANO)
- GEGA ERTIJON (VIS PESARO)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.