Tre giornate di squalifica per Lickunas del Perugia, una per Bangala del Parma, Rottensteiner e Testa del Sudtirol
MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. C. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. GENOA – Soc. MONZA
Il Giudice Sportivo,
rilevato che dai documenti ufficiali della gara in questione, e in particolare dal referto dell’arbitro e dalla sezione “sostituzioni” che ne costituisce parte integrante e sostanziale, emerge come la Soc. Monza, nel corso della gara, ha impiegato sei calciatori nati nell’anno 2004 e precisamente i calciatori Mazza, Marras, Goffi, Kassama, Graziano, schierati dall’inizio della partita, nonchè il calciatore Ravelli subentrato al 38° del secondo tempo;
tenuto conto che il Regolamento della Competizione (regolamento Campionato Primavera TIM CUP 2023-2024), pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 10 L.N.P.A. del 20 luglio 2023, al punto n. 6 (Partecipazione dei calciatori), lett. a), dispone che “possono partecipare al torneo, qualunque sia il tipo di tesseramento, i calciatori nati a partire dal 1° gennaio 2005 in poi e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 n. 3 N.O.I.F. Possono inoltre essere impiegati in ciascuna gara cinque calciatori “fuori quota” nati nel 2004”;
rilevato pertanto che la Soc. Monza, disponendo l’ingresso in campo del calciatore Ravelli nel corso della partita, ha impiegato sei calciatori nati nel 2004 e quindi uno in più del consentito violando la predetta disposizione regolamentare;
ritenuto che tale condotta determina l’applicazione dell’art. 10, commi 1 e 6 lett. a) CGS; norma che, al comma 1, stabilisce, che la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐3 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole); sanzione che il comma 6 lett. a) del medesimo art. 10 ribadisce per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) CGS, qualora la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
rilevato altresì che il punteggio conseguito sul campo dal Soc. Genoa (3-2) non è alla stessa più favorevole e che pertanto, in applicazione della predetta norma del CGS, occorre disporre la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in luogo del risultato effettivo;
ritenuto che, per le ragioni di cui sopra, oltre alla società, deve essere sanzionato con l’ammonizione il Sig. Bruno Tridico, dirigente accompagnatore della Soc. Monza, per avere consentito l’impiego nella gara in questione di un calciatore che, al momento del suo ingresso in campo, non aveva titolo per prendervi parte.
Visti gli artt. 10, comma 1 e 6, 65 e 66, comma 1, lett. a) CGS,
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Monza la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, commina al dirigente accompagnatore Bruno Tridico (Soc. Monza) l’ammonizione (prima sanzione).
a) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- LICKUNAS Adrian (Perugia): per avere, al 17° del secondo tempo, a seguito di un fallo subito, colpito un calciatore avversario con un calcio alla gamba.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- BANGALA Djoseph (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- ROTTENSTEINER Benedikt (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
- TESTA Simone (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
- ROSSI Emiliano (Ascoli)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
- ARBOSCELLO Riccardo (Genoa)
- ARPINO Lorenzo (Monza)
- ATTANASIO Francesco Pio (Cosenza)
- BALDE Mamadou Pathe (Cagliari)
- BARBANA Riccardo (Udinese)
- BUSICCHIA Lorenzo (Virtus Entella)
- CACIA Riccardo (Crotone)
- CASCIANO Emmanuel (Pescara)
- CERESOLI Diego (Albinoleffe)
- DE CRESCENZO Marco (Udinese)
- DE LUCA Alfonso (Napoli)
- DE SALVO Ugo (Cosenza)
- DIOP Saer (Bologna)
- EL HADDAD Saad (Venezia)
- FERRONI Leonardo (Genoa)
- GEMELLO Andrea (Parma)
- LAI Luca (Bologna)
- LEGNANTE Manuel (Napoli)
- MANZONI Alberto (Atalanta)
- MARCHESINI Nikita (Albinoleffe)
- MARINI Matteo Amos (Lazio)
- MION Edoardo (L.R. Vicenza)
- MONTEVERDE Filippo (Spezia)
- MOUTASSIME Amnay (Sudtirol)
- MURATORE Marco
- NAZZARO Marco (Lazio)
- OKORO Alvin Obinna (Venezia)
- PALMA Matteo (Udinese)
- PELLEGRINO Vincenzo (Benevento)
- RAMA Alex (Spal)
- RUSSO Santino (Crotone)
- SACCHETTO Tommaso (L.R. Vicenza)
- SALA Emanuele (Milan)
- STINGACIU Leonardo (Albinoleffe)
- TORRI Raffaello (Perugia)
- TOSCA Francesco (Cremonese)
- TREVISAN Michael (Hellas Verona)
- VENTRE Alessandro (Sampdoria)
- VESCOVI Matteo (L.R. Vicenza)
- ZINI Lorenzo (Monza)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
- CASAGRANDE Tommaso (Pisa)
- CURTI Alessandro (Reggiana)
- FRANKE Antoni Tymoteusz (Cagliari)
- GAFFURI Metash (Ascoli)
- GRAMMATICA Nicola (Reggiana)
- MAVROMMATIS Loukas (Cremonese)
- PRETA Angelo (Pescara)
- SABBAR Nizar (Reggiana)
- TARANTINO Jacopo (Ascoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
- UBERTI Nicolo (Sampdoria)
b) ALLENATORI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- BUBNJIC Igor (Udinese)
c) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- MASI Piero (Venezia): per avere, al 35° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale rivolgendo un epiteto offensivo al Direttore di gara.
d) PREPARATORI ATLETICI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- CURCI Luigi (Pescara)