MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 16 febbraio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 8.33 del 15 febbraio 2021) in merito alla condotta del calciatore Manuel Lazzari (Soc. Lazio) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 7° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Manuel Lazzari (Soc. Lazio) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. PARMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa nove minuti.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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