MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 novembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. ROMA – Soc. MILAN
Il Giudice sportivo,
considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori insultanti e di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori della Soc. Milan;
considerato, in particolare, che nei primi dieci minuti del secondo tempo dalla Curva Sud, occupata dai sostenitori della Soc. Roma, in diverse occasioni venivano intonati cori all’indirizzo del calciatore Zlatan Ibrahimovic (Soc. Milan) e che, per tale ragione, il Direttore di gara richiedeva per il tramite del Quarto Ufficiale che fosse diffuso l’annuncio previsto, cosa avvenuta per due volte;
considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, al 35° del secondo tempo, “la Curva Sud intera tifoseria Roma (100%)” intonava cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Franck Kessie (Soc. Milan) e, che per tale ragione, allo stesso minuto, veniva diffuso l’annuncio previsto;
considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori.
Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
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Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere, nel corso della gara ed in particolare durante il secondo tempo, lanciato ripetutamente vari oggetti sul terreno di giuoco, uno dei quali (nello specifico probabilmente una monetina) colpiva, al 46° del secondo tempo, il portiere della squadra avversaria, che si accasciava momentaneamente a terra, per poi rialzarsi e riprendere regolarmente il giuoco;
sanzione attenuata, ai sensi dell’art. 7 CGS, in quanto la Società, dissociatasi immediatamente dal comportamento incivile descritto nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale, con la propria collaborazione fattiva ha contribuito alla pronta individuazione dei responsabili dell’ultimo episodio, ai fini dell’applicazione delle conseguenti sanzioni interdittive dell’accesso.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato all’indirizzo della panchina della squadra avversaria alcuni oggetti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco due accendini; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMENDA DI € 10.000,00
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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