MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 novembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. SASSUOLO – Soc. CAGLIARI
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 9.45 del 22 novembre 2021) in merito alla condotta del calciatore Davide Frattesi (Soc. Sassuolo) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore calciatore Davide Frattesi (Soc. Sassuolo) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
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Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata sostenitori delle Società Fiorentina, Genoa, Juventus, Lazio e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura posizionati, rispettivamente, sotto il secondo anello verde (Curva Nord), linea mediana tra le due panchine e sotto il terzo anello blu (Settore ospiti).
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l’inizio della gara.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l’inizio della gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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