MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 20 dicembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
II Giudice sportivo,
premesso che in occasione gare disputate nel corso della diciottesima giornata sostenitori delle Società Bologna, lnternazionale, Juventus e Salernitana hanno, in normativa di cui 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: Soc ROMA per avere avere suoi sostenitori nel corso gara, lanciato un fumogeno, tre bengala e alcuni oggetti nel settore occupato data tifoseria avversarla; sanzione attenuata ex art 29, comma 1 Nett. D) CGS.
Ammenda di € 3.000.00: Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, 5° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. D) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, 22° secondo tempo. un oggetto (frutto) sul terreno di giuoco; sanzone attenuata ex art 29. comma 1 b) CGS.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata sostenitori delle Società Empoli, Fiorentina, Milan, Napoli, Sampdoria, Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
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