MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Genoa, Juventus Salernitana, Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Venezia per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Spezia per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Udinese a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti il secondo tempo della gara.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (OTTAVA SANZIONE)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00 (SESTA SANZIONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
AMMENDA DI € 5.000,00
AMMONITI
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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