MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 aprile 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. ATALANTA – Soc. NAPOLI
Il Giudice sportivo,
con riserva di assumere le decisioni di competenza in relazione ai cori discriminatori di matrice razziale da parte di alcuni sostenitori della curva nord “Pisani” in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi nei confronti dei calciatori Kalidou Koulibaly e Andre Franck Zambo Anguissa (Soc. Napoli), segnalati dai collaboratori della Procura Federale, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la collaborazione della Società Atalanta per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; per avere, inoltre, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori rivolto cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria prima dell’inizio della gara, nonché, nel corso dell’incontro, rivolto reiteratamente un coro insultante all’Arbitro.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Hellas Verona a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, per tutto il secondo tempo della gara, la regolare ripresa del giuoco, nonostante i numerosi richiami al Dirigente ufficiale.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Salernitana per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria cinque bottigliette di plastica semi piene e tre bicchieri di plastica, senza colpirli; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Genoa a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa cinque minuti l’inizio della gara.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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