MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. Spezia – Soc. Lazio
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 9.43 del 2 maggio 2022) in merito alla condotta del calciatore Ivan Provedel (Soc. Spezia) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore calciatore Ivan Provedel (Soc. Spezia) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
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Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, Milan, Salernitana, Sampdoria, e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. Genoa per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro, per tre volte, ad interrompere la gara per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; recidiva.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. Cagliari per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un seggiolino sul terreno di giuoco oltre un’asta che colpiva un proprio calciatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
SESTA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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