MILANO – Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e Rappresentante Moretti, corso riunione del 5 ottobre 2021, ha assunto decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. FIORENTINA Soc. NAPOLI
II Giudice Sportivo,
in riferimento ai cori di natura discriminatoria nei confronti calciatore Koulibaly Kalidou;
ha preso atto di apposito procedimento di indagine da parte della Procura Federale volto all’accertamento dei fatti e all’individuazlone del soggetti responsabili, riservandosi in esito procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza.
II Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata sostenitori delle Società Genoa, Milan e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportvo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente circostanze di cui all’art 29. comma 1. Set. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice nei confronti del sostenitori della squadra avversarla.
Ammenda di € 5000,00: Soc. alla ATALANTA per avere propri sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria.
Ammenda di € 5.000,00: Soc. alla FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato sia l’inizio della gara sia l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti.
Ammenda di € 5.000,00: Soc. alal MILAN per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori beceri nei confronti tifo seria avversaria.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato sia l’inizio della gara sia l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti.
SOUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
INZAGHI Simone (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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