MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 e del 25 ottobre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
GARA Soc. ROMA – Soc. NAPOLI
Il Giudice sportivo,
in relazione al coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti del calciatore Victor Osimhen (Soc. Napoli) dispone, a cura della Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della Società Roma per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico.
II Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso nona giornata sostenitori delle Società Bologna e Milan hanno, in violazione normativa di cui 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala):
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui 29, comma 1. lett. a), b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, recinto di giuoco alcuni petardi e bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: la Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. D) CGS.
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premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata sostenitori delle Società Fiorentina, Internazionale e Juventus hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
CALCIATORI ESPULSI
SOUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SOUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (OUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE) ED AMMENDA DI € 5.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
AMMENDA DI € 10.000,00
AMMENDA DI € 5.000,00
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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