MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 novembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di andata sostenitori delle Società Bologna, Cremonese, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Roma, Spezia e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. Lecce per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato verso il settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria quattro bottigliette di plastica semipiene una delle quali raggiungeva il settore stesso senza conseguenze; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Torino a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, per tutto il secondo tempo della gara, la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica, senza conseguenze; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
LUKIC Sasa (Torino)
NZOLA Mbala (Spezia)
SECONDA SANZIONE
DESTRO Mattia (Empoli)
PELLEGRI Pietro (Torino)
SANTOS DA SILVA Marlon (Monza)
SEPE Luigi (Salernitana)
PRIMA SANZIONE
CANCELLIERI Matteo (Lazio)
DIA Boulaye (Salernitana)
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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