MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 novembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Cremonese, Lecce, Milan, Napoli e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto (€ 12.000,00); per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della gara, intonato un coro insultante nei confronti del Direttore di gara (€ 3.000.00); per avere, infine, suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato, anche in direzione del Direttore di gara e di un calciatore della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura sul terreno di giuoco che non colpivano alcuno (€ 10.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. Inter per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario, percepito dai collaboratori della Procura federale presenti nel recinto di giuoco e posizionati nelle varie parti dell’impianto; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un bicchiere di plastica semipieno e nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria sette bicchieri di plastica semipieni che attingevano alcuni tifosi senza apparenti conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. Juventus per avere suoi sostenitori, in prossimità del termine della gara, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario, percepito dai collaboratori della Procura federale presenti nel recinto di giuoco e posizionati nelle varie parti dell’impianto; per avere, inoltre, suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bicchiere di plastica semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario; percepito dai collaboratori della Procura federale presenti nel recinto di giuoco e posizionati nelle varie parti dell’impianto.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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