MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 novembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. LAZIO – Soc. MONZA
Il Giudice sportivo,
in relazione al rapporto della Procura federale pervenuto in data odierna in ordine ai cori oltraggiosi e discriminatori di matrice religiosa, rivolti a tifoseria di altra Società, effettuati dai sostenitori della Soc. Lazio assiepati in curva “Nord”, comunica che assumerà le determinazioni di competenza in esito alla richiesta interlocutoria di approfondimenti disposta per altro incontro con C.U. n. 87 dell’8 novembre 2022.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di andata sostenitori delle Società Cremonese, Fiorentina, Lecce, Milan, Roma, Salernitana. Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. Fiorentina per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, oggetti di varia natura, senza conseguenze; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Salernitana per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due fumogeni che costringevano gli steward presenti ad allontanarsi dalle proprie posizioni e per avere inoltre lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Spezia per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori di altra Società.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Lecce per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di andata sostenitori delle Società, Hellas Verona, Juventus e Lazio hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. Hellas Verona per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, intonato un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Juventus per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
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