MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 gennaio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. LECCE – Soc. LAZIO
Il Giudice sportivo,
letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che durante l’intera gara i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore “ospiti distinti sud-est”, si rendevano responsabili nella quasi totalità (circa 1.000 dei 1.072 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Lecce Banda ed Umtiti;
considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto;
considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa il settore denominato “Curva Nord” dello Stadio Olimpico di Roma;
ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno, tale anche da costringere il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per permettere l’effettuazione, da parte dello speaker, del messaggio previsto in caso di cori di discriminazione razziale, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, n. 4, CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore indicato dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell’ordine pubblico, privo di spettatori.
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Gara Soc. Internazionale – Soc. Napoli
Il Giudice sportivo,
letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga specificato dalla medesima Procura federale, sentiti ulteriormente, se del caso, i responsabili per l’Ordine pubblico, quali sono
i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa, i sostenitori della Soc. Napoli posizionati nel settore “terzo anello blu”, autori dei cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Lukaku della Soc. Internazionale.
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Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Milan, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Atalanta a titolo di responsabilità oggettiva per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, un proprio collaboratore inserito in distinta, pur non essendo tesserato, contestato reiteratamente l’operato arbitrale.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. Lecce per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Lazio per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Salernitana per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un contenitore di cartone contenente cibo, per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco, al 43° del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Torino a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio della gara.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. Spezia per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un bicchiere di carta contente alcuni fazzoletti di carta che casualmente attingeva un collaboratore della Procura federale, senza alcuna conseguenza; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
AMMONITI
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
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