MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 gennaio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Cremonese, Empoli, Internazionale, Lecce, Milan, Monza, Roma, Sampdoria e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Lecce per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Cremonese per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bicchieri di plastica semi pieni ed una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Lazio per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Sassuolo per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica, senza conseguenze; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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