MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 marzo 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA
Il Giudice sportivo,
in ordine ai cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella Curva Nord nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, e che risultano essere stati percepiti nella maggior parte dell’impianto, deciderà entro e non oltre il 4 aprile 2023 in relazione anche all’esito degli accertamenti in corso e avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione della Società nell’attività di individuazione dei responsabili e degli ispiratori, nonchè nel prevenire il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni. Dispone che, nelle more, la Procura federale fornisca a questo Giudice ogni elemento utile alla decisione, acquisito anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, che emergesse dalle indagini in corso e da quelle già avviate per fatti similari.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Cremonese, Fiorentina, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, diversi petardi e fumogeni e alcune bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bengala e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglia in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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