MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 agosto 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata sostenitori delle Società Cremonese, Internazionale, Lazio, Milan, Monza, Spezia e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo ed al 28° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato alcuni bicchieri di carta semipieni nei settori adiacenti occupati dalla tifoseria avversaria senza che si registrassero danni a persone o cose; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Cremonese per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato un accendino sul terreno di giuoco in direzione di alcuni calciatori della squadra avversaria senza colpire nessuno di loro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Lazio per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. Fiorentina per avere suoi sostenitori, prima delle gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
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