MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Milan, Napoli, Salernitana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di gara; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco due fumogeni che, in un caso, al 30° del secondo tempo, costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per alcuni minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni bicchieri di plastica semi pieni, per avere, inoltre, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere, prima dell’inizio della gara, intonato un coro becero di carattere territoriale nei confronti di altra tifoseria.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
AMMONITI
TERZA SANZIONE
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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