MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Lecce, Milan, Monza, Roma, Spezia e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 1° ed al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un accendino ed un bicchiere di plastica; per avere inoltre lanciato, al termine della gara, sul terreno di giuoco, un piccolo contenitore cilindrico di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 10.000,00 con diffida: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell’Arbitro; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato in direzione di quest’ultimo dell’acqua che lo attingeva in varie parti del corpo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala ed alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
PINAMONTI Andrea (Sassuolo): per avere, al 29° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto ad alta voce un epiteto ingiurioso al Direttore di gara.
QUAGLIATA Giacomo (Cremonese): per avere, al 17° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al petto un calciatore della squadra avversaria.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio)
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
OTTAVA SANZIONE
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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