Una giornata di squalifica per Agudelo dello Spezia, Bronn della Salernitana, Maehle dell’Atalanta, Posch del Bologna e Thiaw del Milan
MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. ATALANTA – Soc. JUVENTUS
Il Giudice sportivo,
considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Atalanta occupanti il settore denominato “Curva Nord Pisani” levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo, cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Juventus Dusan Vlahovic;
considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano fino all’80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore (denominato “Curva Nord Pisani”);
considerato che di tale comportamento del pubblico prendeva nota il direttore di gara, che chiedeva di avvisare dell’accaduto il responsabile dell’ordine pubblico per gli annunci di rito;
considerato che il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di casa nei confronti della propria tifoseria, ed in un’occasione i fischi di disapprovazione di parte del restante pubblico, non riuscivano ad impedire il ripetersi di tali deprecabili manifestazioni;
ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord Pisani” privo di spettatori.
* * * * * * * * *
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e, per avere inoltre, al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- AGUDELO ARDILA Kevin Andres (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- BRONN Dylan Daniel Mahmoud (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- PEDERSEN Joakim Maehle (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
- POSCH Stefan (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- THIAW Malick (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (OTTAVA SANZIONE)
- HJULMAND Morten Blom Due (Lecce): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)
- FARAONI Marco Davide (Hellas Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
- RICCI Samuele (Torino)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)
- PELLEGRINI Lorenzo (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).
SECONDA SANZIONE
- KARAMOH Yann (Torino)
- OUDIN Remi (Lecce)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
- LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo)
- NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese)
OTTAVA SANZIONE
- AMPADU Ethan Kwame Col (Spezia)
- MARUSIC Adam (Lazio)
- RABIOT Adrien (Juventus)
SETTIMA SANZIONE
- MANCINI Gianluca (Roma)
SESTA SANZIONE
- CALABRIA Davide (Milan)
- CASALE Nicolo (Lazio)
- MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona)
- ROMAGNOLI Alessio (Lazio)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale)
- ZOPOLATO NEVES Carlos Augusto (Monza)
TERZA SANZIONE
- AUGELLO Tommaso (Sampdoria)
- DESTRO Mattia (Empoli)
- GAGLIARDINI Roberto (Internazionale)
- SPINAZZOLA Leonardo (Roma)
SECONDA SANZIONE
- BALDANZI Tommaso (Empoli)
- MASINA Adam (Udinese)
- NGONGE Cyril Jean (Hellas Verona)
- WINKS Harry Billy (Sampdoria)
PRIMA SANZIONE
- LOVATO Matteo (Salernitana)
- NIELSEN Oliver Abildgaard (Hellas Verona)
- PELLEGRINI Luca (Lazio)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- MONTIPO’ Lorenzo (Hellas Verona)
PRIMA SANZIONE
- VLAHOVIC Dusan (Juventus)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.