MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. ATALANTA – Soc. JUVENTUS
Il Giudice sportivo,
considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Atalanta occupanti il settore denominato “Curva Nord Pisani” levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo, cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Juventus Dusan Vlahovic;
considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano fino all’80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore (denominato “Curva Nord Pisani”);
considerato che di tale comportamento del pubblico prendeva nota il direttore di gara, che chiedeva di avvisare dell’accaduto il responsabile dell’ordine pubblico per gli annunci di rito;
considerato che il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di casa nei confronti della propria tifoseria, ed in un’occasione i fischi di disapprovazione di parte del restante pubblico, non riuscivano ad impedire il ripetersi di tali deprecabili manifestazioni;
ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord Pisani” privo di spettatori.
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Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e, per avere inoltre, al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (OTTAVA SANZIONE)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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