MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 settembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate
Gara Soc. Salernitana – Soc. Empoli
Il Giudice sportivo,
in ordine alla segnalazione di un collaboratore della Procura federale circa un’espressione blasfema da parte di un collaboratore della Soc. Empoli, percepita a breve distanza, si chiede di conoscere l’esatta collocazione del suddetto collaboratore della società e se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa agli altri soggetti presenti.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Cremonese, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Salernitana e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Lazio per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per tre volte un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Spezia per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Milan per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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