MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 20 settembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cremonese, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. Milan per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto; per avere inoltre, al 10° del secondo tempo, lanciato sul terreno una bottiglietta di plastica semipiena e nel recinto di giuoco un accendino ed una moneta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Cremonese per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Inter per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Udinese per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bicchiere di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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