MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’11 ottobre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata sostenitori delle Società Bologna, Cremonese, Fiorentina, Juventus, Lazio, Milan, Monza, Napoli, Roma, e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Salernitana per non avere impedito che un suo sostenitore, al 50° del secondo tempo, facesse indebito ingresso sul terreno di giuoco, correndo sotto la curva della squadra avversaria, con atteggiamento provocatorio e irridente.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Lecce per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, due petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Milan per avere suoi sostenitori, al 54° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bicchieri semi pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Salernitana per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Udinese per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bicchieri pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Lazio a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
KEAN Bioty Moise (Juventus)
MARIN Razvan Gabriel (Empoli)
PAREDES Leandro Daniel (Juventus)
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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