MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 31 ottobre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. HELLAS VERONA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61 comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.37 del 30 ottobre 2023) in merito ad una condotta violenta del calciatore Federico Gatti (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Milan Djuric (Soc. Hellas Verona) avvenuta al 26° del primo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
sentito il Direttore di gara il quale, con e-mail inviata alle ore 1.57 del 31 ottobre 2023, dichiarava “Con la presente dichiaro che lo scontro tra Gatti (Juventus) e Djuric (Verona) avvenuto a gioco in svolgimento, è stato da me valutato in campo e sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto”.
Pertanto, il comportamento di Gatti, non integra quanto previsto dall’art. 61 comma 3 CGS perché, quanto accaduto, è stato visto e valutato dagli Ufficiali di gara, perciò giudicato in modo insindacabile nel merito da questo Giudice.
P.Q.M.
delibera di non applicare sanzioni in ordine alla condotta segnalata dalla Procura federale di cui alla premessa.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Sassuolo e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERNARDO DE SOUZA Natan (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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