MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 novembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di andata sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, durante la gara, lanciato numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel recinto di giuoco; per avere, inoltre, intonato cori beceri nei confronti dei tifosi della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato un petardo oltre a numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, durante la gara, lanciato tre petardi e numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, fumogeni e bottigliette di plastica; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 26° ed al 30° del secondo tempo, lanciato cinque bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 46° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
SQUALIFICA A TUTTO IL 4 DICEMBRE 2023
SQUALIFICA A TUTTO IL 27 NOVEMBRE 2023
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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