MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 dicembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lecce, Milan, Monza, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni seggiolini e tre bottigliette e numerosi bicchieri semi-pieni di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette e alcuni bicchieri di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica e tre bicchieri di plastica semi-pieni e nel recinto un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato alcuni oggetti di varia natura che finivano sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato due bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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