MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 dicembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. CAGLIARI
Il Giudice sportivo,
considerato che, al 7° del secondo tempo, sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Soc. Cagliari;
considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale, posizionati in varie parti dell’impianto, riportavano, nella loro relazione, che tali cori venivano intonati da circa 1.000 dei 1.900 sostenitori della Soc, Hellas Verona occupanti il settore denominato “Curva Sud Inferiore”
considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud Inferiore” privo di spettatori, e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13 giugno 2023 così come previsto dall’art. 28 comma 7 CGS.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dicisettesima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, intonato ripetutamente cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bicchieri di plastica semi-pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere alcuni suoi sostenitori, sia al termine del primo tempo sia al termine della gara, gridato espressioni insultanti all’Arbitro mentre usciva dal recinto di giuoco.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
AMMONITI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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