Una giornata di squalifica per Badelj e Frendrup del Genoa, Paredes della Roma. Ammenda per Salernitana, Juventus, Lecce e Genoa
MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. UDINESE – Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo,
Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all’effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti;
Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l’elemento della dimensione, dall’altro, conferma e affatto smentisce l’ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto dall’art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte);
Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. e CGS);
Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l’individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall’art. 28, comma 4, CGS, ovvero l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS)
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di ritorno sostenitori delle Società Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Lecce, Milan, Roma, Salernitana e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 40.000,00 con diffida: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottigliette in plastica, senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere omesso di impedire l’ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, tre bottigliette d’acqua e due nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- BADELJ Milan (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- FRENDRUP Morten Wetche (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- PAREDES Leandro Daniel (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- SOULE MALVANO Matias (Frosinone)
SECONDA SANZIONE
- MOTA CARVALHO Dany (Monza)
- ZORTEA Nadir (Frosinone)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
- BANI Mattia (Genoa)
- FONSECA FERREIRA Joao Diogo (Udinese)
- HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)
SESTA SANZIONE
- MARI VILLAR Pablo (Monza)
- MC KENNIE Weston James Ea (Juventus)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)
- THAUVIN Florian (Udinese)
TERZA SANZIONE
- CALDIROLA Luca (Monza)
- DOSSENA Alberto (Cagliari)
- KAMARA Hassane (Udinese)
SECONDA SANZIONE
- BERESZYNSKI Bartosz (Empoli)
- KABA Mohamed (Lecce)
- LAPADULA Gianluca (Cagliari)
- LUCCA Lorenzo (Udinese)
- PETAGNA Andrea (Cagliari)
- SOUZA SILVA Walace (Udinese)
PRIMA SANZIONE
- DENTELLO AZZI Paulo Daniel (Cagliari)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- LLORENTE RIOS Diego Javier (Roma)
- PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- EBOSELE Festy (Udinese)
- FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Hellas Verona)
- VOGLIACCO Alessandro (Genoa)
SECONDA SANZIONE
- MARTINEZ RIERA Josep (Genoa)
- PINTO RAMOS Kaio Jorge (Frosinone)
AMMENDA DI € 5.000,00
- DEIOLA Alessandro (Cagliari): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, creando un parapiglia.
c) ALLENATORI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- BACCI Cristiano (Udinese)
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- TRINCHERA Stefano (Lecce): per avere, al 43° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale.
e) PREPARATORI ATLETICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- PETRUOLO Andrea (Hellas Verona): per avere, al 39° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato in modo irrispettoso una decisone arbitrale.
f) ALTRI TECNICI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- VULCANO Luciano (Milan)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.