MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di ritorno sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria e dal 5° al 7° del secondo tempo, cori insultanti nei confronti dell’Arbitro.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l’inizio del primo tempo.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
NON ESPULSI
AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA
AMMONITI
SESTA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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