MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Lazio, Lecce, Milan, Roma, Salernitana, Sassuolo Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 42° e 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di due calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere in un settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo ed al termine della gara, lanciato due accendini nel recinto di giuoco e due fumogeni ed alcuni oggetti di vario genere sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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