MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 settembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. NAPOLI – Soc. LAZIO
Il Giudice sportivo,
letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga acquisita a cura della medesima Procura una dettagliata relazione da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine ai fatti riportati, che coinvolgono l’intera tifoseria della Soc. Lazio presente (nel numero di 983 sostenitori), relativamente alla segnalazione di cori discriminatori di matrice razziale (avverso calciatori avversari in campo) e religiosa (avverso tifoseria di altra squadra), nonché cori denigratori di matrice territoriale (avverso la tifoseria avversaria), intonati in più occasioni durante l’incontro dai suddetti sostenitori in percentuali diverse fino alla totalità, comprensivamente delle iniziative assunte anche ai fini della identificazione dei suddetti tifosi e la conferma circa la loro appartenenza a gruppi della tifoseria organizzata presenti allo Stadio Olimpico durante le gare casalinghe della società biancoceleste.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Salernitana e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, dal 52° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 53° del secondo tempo, lanciato due mazze di tamburo e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco, una delle quali colpiva un fotografo senza causargli conseguenza lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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