MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lazio, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dal 40° del primo tempo fino al termine della gara, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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