MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 ottobre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata sostenitori delle Società Bologna, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il lieve ferimento di una tifosa avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, una bottiglietta di piccole dimensioni in vetro; e, per avere infine, in due occasioni del secondo tempo, intonato un coro becero di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un petardo e cinque bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
TERZA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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