MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 ottobre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. TORINO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.20 del 9 ottobre 2023) in merito alla condotta del calciatore Vanja Milinkovic-Savic (Soc. Torino) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 32° del primo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore Milinkovic-Savic;
P.Q.M.
delibera di non sanzionare il calciatore Vanja Milinkovic-Savic (Soc. Torino) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di andata sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Genoa, Lazio, Lecce, Milan, Napoli e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco oggetti di diversa natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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