MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 ottobre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Internazionale, Juventus, Milan, Roma, Sassuolo, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; per avere infine, nel corso del primo tempo, lanciato dei bicchieri di plastica pieni di birra che attingevano alcuni collaborato della squadra avversaria posizionati in tribuna stampa; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dopo la segnatura della reta, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cinque bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. EMPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti nei confronti dell’Arbitro.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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